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Giurisprudenza sovranazionale su Riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (reg. ce n. 1215/2012) |
Accordo stragiudiziale, arricchimento indebito e art. 6 Reg. CE 44/2001
Corte Giust. UE
Interpretazione dell’art. 6, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Arricchimento indebito e art. 6 Reg. CE 44/2001
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Verifica dell'obbligazione caratteristica del contratto
C. Giust. UE
Spetta al giudice del rinvio verificare che l’obbligazione caratteristica del contratto sia tale da qualificare le relazioni commerciali stabilite da tempo come contratti di «compravendita di beni» o di «fornitura di servizi».
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Richiesta di rimozione delle preclusioni
C. Giust. UE
Mediante l'interpretazione dell'art.34, Reg. CE n. 44/2001 e dell'art.19, par. 4, Reg. CE n. 1393/2007, la C. Giust. UE affronta la questione della richiesta di rimozione delle preclusioni.
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Competenza giurisdizionale e luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto
Corte Giust. UE
Non può essere considerato quale «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» il luogo situato in uno Stato membro in cui sia sorto un danno, consistente esclusivamente in una perdita economica.
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Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione contumaciale emessa in un altro Stato membro
Riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (reg. ce n. 1215/2012)Il riconoscimento e l’esecuzione ai sensi del reg. n. 44/2001 di una decisione contumaciale emessa in altro Stato membro non viola ’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
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Ordinanza emessa dal giudice di uno Stato membro e diritti del terzo non ascoltato
Riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (reg. ce n. 1215/2012)Il riconoscimento e l’esecuzione di un’ordinanza emessa da un giudice di uno Stato membro, che è stata pronunciata senza che un terzo i cui diritti possano essere pregiudicati da tale ordinanza sia stato ascoltato, non possono essere considerati come manifestamente contrari all’ordine pubblico dello Stato membro
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