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Giurisprudenza commentata su Autosufficienza (del ricorso per cassazione) |
Autosufficienza del ricorso per cassazione e Corte europea dei diritti dell'uomo
Cass. civ.
In osservanza del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifici motivi, a pena di inammissibilità. Il detto principio non contrasta con le regole che garantiscono il diritto di accesso alla giustizia, previste dall'art. 6 CEDU, semprechè l'autosufficienza non sia intesa in modo eccessivamente formale, tale da impedire l'accesso alla tutela giudiziaria.
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Ricorso per Cassazione c.d. assemblato e principio di autosufficienza
Cass. civ.
È inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza (art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.), il ricorso per Cassazione confezionato mediante l'inserimento (in qualsiasi forma) di documenti eterogenei, senza che gli stessi siano stati correttamente giustapposti alle affermazioni di principio mediante proposizioni di collegamento o con indicazioni orientative.
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Errori nella redazione del ricorso in Cassazione e conseguenze in tema di responsabilità aggravata
Cass. civ.
Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte si è occupata della violazione del principio di autosufficienza nella redazione del ricorso in Cassazione e della conseguenze in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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Principio di autosufficienza e cartella di pagamento
Cass. civ.
La questione affrontata dalla Suprema Corte nella pronuncia in commento si appunta sul cd. principio di autosufficienza.
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Il principio di autosufficienza e la specifica indicazione degli atti e dei documenti del giudizio di merito posti a fondamento del ricorso per Cassazione
Cass. civ.
Per soddisfare la prescrizione di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il ricorrente (principale o incidentale) non può limitarsi a fare riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito richiamandoli senza riprodurli nel ricorso.
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