Tu sei qui
- Home ›
- Rubriche ›
- Giurisprudenza commentata
![]() |
Giurisprudenza commentata |
Criteri direttivi nell'interpretazione della legge fallimentare
Trib. Latina
La pronuncia in esame affronta la questione afferente ai poteri del curatore nell’esercizio e prosecuzione di azioni esecutive dopo la chiusura del fallimento, con la possibilità di interpretare l’art. 118 l.fall. alla luce della disposizione di riferimento del Codice della crisi di impresa.
Leggi dopo |
Mutamenti nella composizione del collegio delle Corti d'appello e vizio di costituzione del giudice
Cass. civ.
Il principio della immutabilità del collegio è inteso unicamente ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa, cosicché trova applicazione dall'apertura della discussione fino alla deliberazione della decisione.
Leggi dopo |
Rapporti tra l'azione di indebito arricchimento e la domanda fondata su un titolo negoziale
Cass. civ.
L'ammissibilità dell'azione residuale ex art. 2041 c.c. può essere negata se è stata esercitata in via subordinata rispetto all'azione contrattuale - fondata sull'accordo simulatorio ovvero sull'interposizione reale di persona - non accolta per mancanza di prova?
Leggi dopo |
E’ possibile denunciare con ricorso per cassazione la violazione di norme costituzionali?
Cass. civ., Sez. UN.
La violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere dedotta direttamente come motivo di ricorso per cassazione quando tali norme siano di immediata applicazione.
Leggi dopo |
Ammissibilità del controllo del g.e. sulla natura abusiva delle clausole nei contratti dei consumatori
GiudicatoL'esigenza di garantire una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell'esecuzione debba poter valutare, anche per la prima volta in seno alla procedura esecutiva, la natura eventualmente abusiva delle clausole contenute nel contratto posto alla base di un decreto ingiuntivo non opposto.
Leggi dopo |
Utilizzabilità delle prove raccolte in un altro giudizio: quali limiti incontra il giudice?
Cass. civ.
Il giudice civile, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, deve utilizzare per la decisione solo le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, sicché il principio di libera utilizzabilità di quelle raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa della sentenza adottata da altro giudice, presuppone che il mezzo istruttorio sia stato ritualmente allegato dalle parti processuali.
Leggi dopo |
Decisione emessa in uno Stato UE: conseguenze della mancata dichiarazione di esecutività
Riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (reg. ce n. 1215/2012)L'esecuzione instaurata sulla base di decisione circolante ai sensi del Regolamento CE n. 44/2001 non preceduta dalla dichiarazione di esecutività disciplinata a partire dall'art. 38 del medesimo Regolamento è un'esecuzione radicata in assenza di titolo. La mancanza di tale dichiarazione può esser fatta valere ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Leggi dopo |
Grava sul medico la prova della corretta esecuzione dell'intervento
Cass. civ.
La decisione in commento torna, con dovizia di argomentazioni, sulla questione, solo in apparenza consolidata, afferente al riparto dell’onere probatorio nelle controversie in materia di responsabilità medica.
Leggi dopo |
Provvedimento di cessazione della materia del contendere ed obbligo di registrazione
Cessazione della materia del contendereLa cessazione della materia del contendere interviene in tutti quei casi in cui la pretesa sottesa al giudizio abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale, sicché la pronuncia non assume una valenza meramente processuale, ma contiene una verifica nel merito della pretesa avanzata, ragion per cui il provvedimento che la sancisce va sottoposto a registrazione ai sensi dell’art. 37 del T.U. 131/1986 sull’imposta di registro.
Leggi dopo |
Forme e modalità di proposizione delle domande c.d. trasversali
Cass. civ.
Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.
Leggi dopo |