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Riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (reg. ce n. 1215/2012) |
Inquadramento | Abolizione del sistema dell'exequatur | Riconoscimento delle decisioni. Oneri del richiedente | Segue. Traduzione e traslitterazione di attestati e decisioni | Procedura ai fini dell'attestazione dell'assenza di motivi di diniego al riconoscimento | Sospensione del procedimento | Esecuzione delle decisioni | Segue. Diritti dell'esecutato | Segue. Esecuzione delle decisioni che dispongono provvedimenti provvisori o cautelari | Diniego del riconoscimento e dell'esecuzione | Effetti della domanda di diniego dell'esecuzione | Motivi di diniego del riconoscimento e dell'efficacia esecutiva | Impugnazione della decisione | Rapporti tra Regolamento 1215/2012/CE e Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 |
Negli ambiti comunitari la materia del riconoscimento e dell'esecuzione negli Stati membri dell'UE (inclusa la Danimarca) delle decisioni in materia civile e commerciale emanate dalle autorità giudiziarie di altri Stati membri è attualmente, a far tempo dal 10 gennaio 2015, disciplinata dal Reg. 1215/2012/CE del 12 dicembre 2012 (cd. Bruxelles I bis – in seguito: Regolamento o Reg.), che ha abrogato il Reg. 44/2001/CE del 22 dicembre 2000. Ai sensi dell'art. 66 del Reg. n. 1215/2012/CE, le nuove disposizioni si applicano «solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015». Pertanto, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse nei procedimenti promossi anteriormente al 10 gennaio 2015 continuerà ad applicarsi il Regolamento «abrogato» e dovrà, al riguardo, richiedersi l'exequatur. Tutte le norme che verranno citate senza indicazione della fonte debbono intendersi fare parte del Regolamento n. 1215/2012.
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