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Documentazione ipo-catastale |
Inquadramento | La documentazione da produrre a norma dell'art. 567, comma 2, c.p.c. | Il termine per il deposito della certificazione | La proroga del termine di deposito su istanza della parte e l'assegnazione da parte del giudice di un termine per integrare la documentazione | La mancata produzione della documentazione: inefficacia del pignoramento ed estinzione della procedura esecutiva | Il sistema delle trascrizioni e l'accertamento della titolarità del diritto reale espropriato | La trascrizione degli acquisti per successione mortis causa | (Segue) gli orientamenti interpretativi formatisi in seno alla giurisprudenza di merito | (Segue) la posizione della giurisprudenza di legittimità | Riferimenti |
L'art. 567, comma 2, c.p.c., nella sua attuale formulazione, prevede che nel termine di sessanta giorni dal deposito del ricorso il creditore che richiede la vendita deve allegare allo stesso l'estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento ovvero, in alternativa, un certificato notarile sostitutivo attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Detto termine, a norma del terzo comma, può essere prorogato una sola volta, su istanza dei creditori o dell'esecutato e per giusti motivi, per non più di sessanta giorni; lo stesso termine è poi assegnato al creditore dal giudice qualora quest'ultimo ritenga che la documentazione prodotta sia incompleta e debba perciò essere integrata. Qualora la proroga non sia richiesta o concessa, oppure nel caso in cui la documentazione non venga integrata nel termine concesso, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio e sentite le parti, dichiara con ordinanza l'inefficacia del pignoramento con riguardo all'immobile cui la carenza documentale si riferisce, ordinando al contempo la cancellazione della relativa trascrizione. Se non vi sono altri immobili pignorati, il giudice dichiara altr...
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