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Decisione a seguito di trattazione orale |
Inquadramento | I presupposti di operatività della norma | Il subprocedimento decisorio secondo il modello a trattazione orale | Il contenuto-forma della sentenza resa all'esito della trattazione orale e la sua pubblicazione | Decorrenza dei termini per l'impugnazione della sentenza | Rapporti tra la sentenza a verbale e l'ordinanza post istruttoria ex art. 186-quater c.p.c. | Applicabilità della norma a procedimenti diversi da quello di primo grado innanzi al tribunale in composizione monocratica: a) il rito del lavoro | b) il giudizio di appello | c) il rito ordinario davanti al tribunale in composizione collegiale (e al giudice di pace) | Riferimenti |
L'art. 281 sexies rappresenta una norma cardine del processo civile italiano che ha – lentamente ma progressivamente - “conquistato” un ampio spazio nel processo civile. La norma in questione, invero, non rappresenta una novità in senso assoluto, costituendo l'evoluzione del modello decisorio già previsto dagli ormai da tempo abrogati artt. 23, l. 24 novembre 1981, n. 689 (relativo al giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione) e art. 315 c.p.c. (riguardante il procedimento innanzi al pretore). La disposizione permette di recuperare concentrazione, immediatezza e celerità al processo civile, attribuendo al giudice un serio ruolo di intervento e controllo nella fase conclusiva del processo (Cass., sez. III, 20 novembre 2002, n. 16343, in motivazione). Più specificamente, presenta molti ed evidenti vantaggi pratici: la possibilità di chiudere celermente il processo; l'eliminazione di carteggi ridondanti e qualche volta del tutto inutili; una riduzione della durata globale del giudizio di quasi tre mesi; un risparmio di attività puramente redazionale per il giudice, sono solo alcuni dei vantaggi arrecati dall'applicazione della norma in esame. La trattazione orale favorisce la parte che ha ragione. Quest'ultima, infatti, potrà ottenere al termine dell'istruzione una senten...
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