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Controversie distributive |
Inquadramento | Oggetto della controversia | Procedimento | Il giudizio di opposizione | La sospensione | Riferimenti |
Il processo esecutivo è stato concepito dal legislatore del 1940 come rivolto solo ad attuare un comando e non ad accertare diritti. Per vero già allora non mancavano momenti di accertamento, come quelli inerenti la verifica della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti degli intervenuti senza titolo o la disamina delle questioni relative alle istanze di sospensione del processo. Ma con la riforma attuata attraverso il d.l. n. 35/2005, convertito con l. n. 80/2005 si è introdotto nel nostro processo una nuova rilevantissima ipotesi di accertamento, costituita dalle controversie distributive, che fin lì erano risolte al di fuori del processo esecutivo, e cioè in un apposito giudizio di cognizione. Occorre però anzitutto domandarsi in cosa consista una controversia distributiva. Essa, come indica il disposto dell'art. 512 c.p.c. (in questo rimasto invariato) attiene alla sussistenza o all'ammontare di uno o più crediti, o alla sussistenza di diritti di prelazione. Le questioni più gravi sorgono nello stabilire l'actio finium regundorum tra quest'azione, nell'ipotesi in cui sia promossa dal debitore, e quella prevista dall'art.615 c.p.c., discrimine divenuto oggi quanto mai rilevante dal momento che le opposizioni all'esecuzione sono ormai inammissibili nella fase succes...
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