Il contenuto integrale è riservato solo agli utenti abbonati che hanno effettuato la Login.
NON SEI ANCORA ABBONATO? ABBONATI SUBITO
ABBONATI ONLINE | Preferisci vedere il prodotto insieme a un nostro esperto? |
---|---|
|
|
![]() |
Alimenti (cause in materia di) |
Inquadramento | Presupposti | Alimenti e mantenimento | Misura degli alimenti | Orientamenti a confronto | Soggetti obbligati | Modalità di somministrazione | Assegno provvisorio | Vicende modificative | Vicende estintive | Obbligazione volontaria di alimenti | Riferimenti dottrinari |
L'obbligo di prestare gli alimenti costituisce un'obbligazione legale che trova il suo fondamento negli artt. 433 e ss. c.c. e svolge una funzione assistenziale e solidaristica all'interno dei rapporti familiari, oppure nel caso vi sia stata una donazione, per ragioni di riconoscenza da parte del donatario nei confronti del donante (art. 437 c.c.). Tale obbligo è permeato da una logica solidaristica, come dimostra la disciplina dei presupposti e della misura in cui sono dovuti gli alimenti ai sensi dell'art. 438 c.c.: è legittimato, infatti, a domandarli soltanto chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, nella misura di quanto necessario per la propria sussistenza. Per converso soltanto alcuni soggetti sono obbligati a corrispondere gli alimenti nei confronti di chi li domandi, in quanto a lui legati da relazioni affettive, familiari o in forza di una pregressa liberalità. In presenza dei requisiti legali, dunque, sorge in capo all'alimentando un diritto di credito a ricevere la prestazione alimentare; tuttavia tale obbligo giuridico si caratterizza per la variabilità in meius o in peius (art. 440 c.c.) e per la sua natura strettamente personale, come rivela la disciplina in punto di cessione, compensazione (art. 447 c.c.) e cessazi...
Leggi dopo |
![]() |
Giurisprudenza sovranazionaleSu Alimenti (cause in materia di) |
27 Maggio 2022
L'individuazione della legge applicabile al credito alimentare
di Elena D'Alessandro