Pubblicato in G.U.. Il Ministero della Giustizia, con il D.M. 14 febbraio 2017, n. 34 ha adottato il Regolamento con cui si disciplinano le modalità di costituzione delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie ex art. 29, comma 1, lett. n), l. 31 dicembre 2012, n. 247.
La delibera di istituzione. Il Regolamento prevede all’art. 3 l’istituzione della camere arbitrali a seguito di delibera dei consigli dell’ordine che devono prevedere l’atto costitutivo e lo statuto dei nuovi organi, pubblicando sul sito internet la delibera stessa. Nel dettaglio, dovranno essere indicati:
a) denominazione della struttura;
b) scopo;
c) sede;
d) criteri per l’adozione del regolamento recante le norme per il funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione e ai relativi costi;
Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa. Come indicato all’art. 4 del decreto, «la camera arbitrale e di conciliazione, dotata di autonomia organizzativa ed economica, amministra i procedimenti di arbitrato e di conciliazione in conformità con il presente regolamento».
Sede. La camera svolge le proprie funzioni presso la sede del consiglio dell’ordine in cui è istituita o presso i locali messi a disposizione dello stesso consiglio. Inoltre, si avvale del personale dipendente del consiglio (art. 5).
Il consiglio direttivo e la presidenza. Il consiglio dell’ordine nomina i componenti del consiglio direttivo, che si occupa dell’amministrazione della camera arbitrale (art. 6).
A sua volta, a maggioranza dei suoi componenti, il consiglio direttivo nomina il proprio presidente (art. 7). Egli è chiamato a convocare e coordinare le sedute del consiglio direttivo, determinandone l’ordine del giorno.
Il consiglio direttivo, come indicato dall’art. 8, «tiene e aggiorna l’elenco degli arbitri e dei conciliatori», «approva il codice etico che ciascun iscritto si impegna a rispettare», «d’intesa con il consiglio dell’ordine cura la comunicazione e la promozione della funzione e formazione arbitrale» ed infine «mantiene e sviluppa i rapporti con altri enti» per la promozione della funzione conciliativa.
I criteri per l’assegnazione degli arbitri. Il decreto all’art. 9 stabilisce che «il consiglio direttivo procede alla designazione dell’arbitro o del conciliatore con rotazione nell’assegnazione degli incarichi in via automatica mediante l’utilizzo di sistemi informatizzati».
Tale automatismo non si attua nel caso in cui arbitri o conciliatori siano individuati di concordo tra le parti.
La segreteria. Quale supporto dell’attività amministrativa della camera interviene la segreteria (art. 10), che svolge altresì le seguenti funzioni:
a) tiene un registro informatico per ogni procedimento;
b) verifica la conformità formale della domanda di arbitrato e di conciliazione;
c) provvede alla riscossione delle spese e dei compensi;
d) forma e conserva i fascicoli;
e) cura la verbalizzazione delle sedute del consiglio direttivo;
f) provvede alle comunicazioni;
g) rilascia alle parti, su richiesta, copia di atti e documenti.
Requisiti di nomina. Il regolamento agli artt. 12 e 13 indica le cause di incompatibilità e quindi i casi in cui non si possa essere nominati arbitri e i necessari requisiti di onorabilità.
Le aree di riferimento. L’allegato A del decreto indica le aree professionali di competenza della camera, quali:
- diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni;
- diritto della responsabilità civile;
- diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale, diritto bancario e finanziario, diritto delle procedure concorsuali;
- diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale;
- diritto amministrativo;
- diritto internazionale.
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