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Massima | Il caso | La questione | Le soluzioni giuridiche | Osservazioni | Riferimenti |
La sospensione del giudizio di divisione endo-esecutiva in caso di estinzione del processo esecutivo non è necessaria ex art. 295 c.p.c., laddove la pronuncia di estinzione sia stata impugnata, ben potendo il giudice della cognizione valutare se l'esito della causa pregiudiziale sia o meno ritenuto convincente e disporre quindi la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c.
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