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Ultrattività del mandato difensivo conferito da soggetto formalmente estinto. Il caso della (già) Equitalia s.p.a. |
La Suprema Corte ha rimesso all’esame del Presidente le seguenti questioni di massima di particolare importanza: a) se, in seguito all’entrata in vigore del d.l. n. 193/2016, conv. con modif. in l. n. 225/2016, sia rituale l’instaurazione del contraddittorio per il giudizio di legittimità mediante notifica del ricorso al procuratore o difensore costituito per conto di una ormai estinta società di riscossione del gruppo Equitalia nel grado concluso con la sentenza impugnata, anziché alla neoistituita Agenzia delle Entrate - Riscossione; b) in particolare, se, nella specie, possa considerarsi validamente ultrattivo il mandato conferito nei gradi precedenti al professionista, oppure se debba ritenersi che sia stata chiamata in giudizio una parte non correttamente individuata, trattandosi di soggetto formalmente e notoriamente estinto; c) se sia poi legittima l’attività difensiva comunque svolta nel giudizio di legittimità dalla citata Agenzia delle Entrate - Riscossione mediante notifica di controricorso a seguito della notifica del ricorso alla società di riscossione del gruppo Equitalia sopra menzionata.
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