In tema di impugnazione del matrimonio, a seguito della morte del coniuge, gli eredi possono promuovere tale azione (ex art. 127 c.c.) soltanto nel caso in cui la domanda sia stata già esercitata dal coniuge il cui consenso o la cui capacità di intendere e di volere risulti viziata: in tale ipotesi l’azione è trasmissibile agli eredi ove il giudizio sia già pendente alla morte dell’attore, ferma restando la generale legittimazione all’impugnazione nei casi di cui agli artt. 117 e 119 c.c..
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